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Art. 1. Ambito di intervento e finalità
1. Perle finalità di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per una
applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme
perl'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il
presente decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi perla prestazione energetica degli edifici e degli impianti
termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari, di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. I criteri generali, le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli
impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario,
per l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono integrati
con successivi provvedimenti.
3. I criteri generali di cui ai
commi 1 e 2 si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e
privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto con
decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si
applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto
legislativo e successive modificazioni, e le ulteriori definizioni di cui ai
commi 3, 4 e 5 del presente decreto.
3. Sistemi filtranti, pellicole
polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in
grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie
vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti,
trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.
4. Trasmittanza termica periodica
YIE (W/m2K), è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di
sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore,
definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi
aggiornamenti.
5. Coperture a verde, si intendono
le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado
di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della
copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema
strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale
radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di
manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione
media e alta, coperture a verde intensivo.
Art. 3. Metodologie di calcolo
della prestazione energetica degli edifici e degli impianti
1. Ai fini dell'articolo 4, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo, per le metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali,
definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE,
della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.
Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni
energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di
energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
2. Ai fini della certificazione
degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono
riportate nelle Linee guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto
legislativo.
Art. 4. Criteri generali e
requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo, i criteri generali e i requisiti della
prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione
ed installazione degli impianti, sono fissati dalla
legge 9
gennaio 1991, n. 10, dal
d.P.R.
26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal decreto legislativo,
dall'allegato C al decreto legislativo e dalle ulteriori disposizioni di cui al
presente articolo.
2. Per tutte le categorie di
edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova
costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti
dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo si procede,
in sede progettuale alla determinazione dell'indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale (EPi), e alla verifica che lo stesso risulti
inferiore ai valori limite che sono riportati nella pertinente tabella di cui al
punto 1 dell'allegato C al decreto legislativo.
3. Nel caso di edifici di nuova
costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti
dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo, si procede
in sede progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il
raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), pari al rapporto tra
il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio,
calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma
UNI/TS 11300 - 1, e la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il
volume per gli edifici con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la
stessa sia non superiore a:
a) per gli edifici residenziali
di cui alla classe E1, così come classificati, in base alla destinazione
d'uso, all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, esclusi collegi, conventi, case di
pena e caserme, ai seguenti valori:
1) 40 kWh/m2 anno nelle
zone climatiche A e B;
2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
b) per tutti gli altri edifici
ai seguenti valori:
1) 14 kWh/m3 anno nelle
zone climatiche A e B;
2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
4. Nei casi di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria, previsti all'articolo
3, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto legislativo, consistenti in
opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di
pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle
coperture, si applica quanto previsto alle lettere seguenti:
a) per tutte le categorie di
edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza
termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto,
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non
dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello
riportato nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto
legislativo, in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il
ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione
dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i
valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2.1 al
punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati
dalla trasmittanza termica media, parete corrente più ponte termico; nel
caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree
limitate oggetto di riduzione di spessore, sottofinestre e altri componenti,
devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2.1 al punto 2
dell'allegato C al decreto legislativo, con riferimento alla superficie
totale di calcolo;
b) per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8,
il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali
o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato
verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di
riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nelle
tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'allegato C al decreto legislativo, in
funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non
dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro
edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della
trasmittanza termica riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3
dell'allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati dalla
trasmittanza termica media, parete corrente più ponte termico. Nel caso di
strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da
confrontare con quelli di cui alle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3
dell'allegato C al decreto legislativo, sono calcolati con riferimento al
sistema struttura-terreno;
c) per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8,
il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed
assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili,
comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che
le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al
punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo. Restano esclusi dal rispetto
di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo
ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze
di apertura, conformazione e differenze di pressione tra l'ambiente interno
ed esterno.
5. Per tutte le categorie di
edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e
ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore,
previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 2) e 3), del decreto
legislativo, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale
dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore
limite riportato al punto 5 dell'allegato C al decreto legislativo. Nel caso di
installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è
fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo, una diagnosi energetica dell'edificio e
dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa
energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili
miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica
in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte
impiantistiche che si vanno a realizzare.
6. Per tutte le categorie di
edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di
generatori di calore, prevista all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3),
del decreto legislativo, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti
in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora
coesistano le seguenti condizioni:
a) i nuovi generatori di calore
a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un
carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale, maggiore
o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log
Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore,
espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite
massimo corrispondente a 400 kW;
b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile
in condizioni nominali, ηu, riferito all'energia primaria, maggiore o
uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log
Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore,
espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione
tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la
conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza
media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti;
c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non
fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di
termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi
modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei
singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso
ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati,
di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di
termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e
deve possedere almeno i requisiti già previsti all'articolo
7 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova installazione o
ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso detta centralina deve:
1) essere pilotata da sonde
di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da
una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che
consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di
temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici
centralizzati;
2) consentire la programmazione e la regolazione della temperatura
ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso
di impianti termici per singole unità immobiliari;
d) nel caso di installazioni di
generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore
preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale
dell'impianto di riscaldamento;
e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità
immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di
distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità
immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi
di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in
occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un
sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei
consumi per singola unità immobiliare;
f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle
autorità locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione
della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima può essere
omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di
conformità ai sensi della
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.
7. Qualora, nella mera sostituzione
del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le
condizioni del comma 6, lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema
fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più
utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o
regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo
2, comma 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui
al comma 6 può applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre
condizioni previste, a condizione di:
a) installare generatori di
calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 per
cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log
Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del
generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto
termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga
dalle disposizioni del comma 6, da allegare alla relazione tecnica di cui al
comma 25, ove prevista, o alla dichiarazione di conformità, ai sensi della
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, correlata
all'intervento, qualora le autorità locali competenti si avvalgano
dell'opzione di cui alle lettera f) del comma 6.
8. Nei casi previsti al comma 2,
per tutte le categorie degli edifici così come classificati in base alla
destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e quando il rapporto tra la superficie
trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile è inferiore a
0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso, se
gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti
fissati al comma 5, lettere a), b) e c), e sono rispettate le seguenti
prescrizioni impiantistiche:
a) siano installati generatori
di calore con rendimento termico utile a carico pari al 100 per cento della
potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a X + 2 log Pn; dove log
Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo
generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climatiche A, B e C, e
vale 93 nelle zone climatiche D, E ed F. Per valori di Pn maggiori di 400 kW
si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle
condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C;
c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile
in ogni unità immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione
automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole
zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non
determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli
apporti gratuiti interni;
d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas queste
abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, ηu, riferito
all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la
formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta
utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia
primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ
definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco
termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti. In tale caso, all'edificio
o porzione interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di
energia primaria limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del
comma 2.
9. In tutti gli edifici esistenti
con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze
nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale
a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è preferibile il mantenimento di
impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza
maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione
degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore
separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di
cui al comma 25.
10. In tutti gli edifici esistenti
con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1
ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione
dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico devono essere
realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile,
la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità
abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei
predetti interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche
equivalenti, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma
25.
11. Le apparecchiature installate
ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di
utilizzo, inferiore a più o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme UNI
in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle
vigenti norme e linee guida UNI.
12. Ai fini del presente decreto, e
in particolare per la determinazione del fabbisogno di energia primaria
dell'edificio, sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte
rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di
calore alimentati a biomasse combustibili che rispettano i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale
minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5;
b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai
sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
13. Per tutte le tipologie di
edifici, in cui è prevista l'installazione di impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, in
sede progettuale, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici
esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a),
b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, si procede alla
verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie, opache e
trasparenti, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso vani non
riscaldati, non sia maggiore dei valori definiti nella pertinente tabella di cui
ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo.
14. Per tutte le categorie di
edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova
costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto
legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1),
limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e
ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di
cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli
impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo
5, comma 6, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:
a) in assenza di produzione di
acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto
con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico
di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare
complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del
focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di
acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e
2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza
temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti
trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
15. In tutti i casi di nuova
costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico, così come
definiti ai commi 8 e 9 dell'allegato A al decreto legislativo, devono essere
rispettate le seguenti ulteriori disposizioni:
a) i valori limite già previsti
ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del
10 per cento;
b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, già previsto al
punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, è calcolato con la
seguente formula: ηg= (75 + 4 log Pn)%;
c) i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la
climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista.
16. Per tutte le categorie di
edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, nel
caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal
decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1),
questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, da realizzarsi in zona
climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza (U) delle strutture
edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo
il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5
dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997,
recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere
inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie verticali e
orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture
opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente
esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.
17. Per tutte le categorie di
edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, nel
caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal
decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), si
procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e che le
condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità
rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista
un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari,
questa verrà assunta pari al 65 per cento alla temperatura interna di 20 °C.
18. Per tutte le categorie di
edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione, esclusivamente per le
disposizioni di cui alla lettera b), delle categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8, il
progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione
estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici
di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui
all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), del decreto
legislativo, questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali:
a) valuta puntualmente e
documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate,
esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento
solare;
b) esegue, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le
località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano
orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im, s, sia maggiore o
uguale a 290 W/m²:
1) relativamente a tutte le
pareti verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante
nord-ovest / nord / nord-est, almeno una delle seguenti verifiche:
1.1 che il valore della
massa superficiale Ms, di cui al comma 22 dell'allegato A, sia
superiore a 230 kg/m²;
1.2 che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica
(YIE), di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a 0,12 W/m²
°K”;
2) relativamente a tutte le
pareti opache orizzontali ed inclinate che il valore del modulo della
trasmittanza termica periodica YIE, di cui al comma 4, dell'articolo 2,
sia inferiore a 0,20 W/m² °K”;
c) utilizza al meglio le
condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi
per favorire la ventilazione naturale dell'edificio; nel caso che il ricorso
a tale ventilazione non sia efficace, può prevedere l'impiego di sistemi di
ventilazione meccanica nel rispetto del
comma 13 dell'articolo 5 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. Gli effetti
positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o
trasmittanza termica periodica delle pareti opache previsti alla lettera b),
possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e
materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di
contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione
dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tale caso deve essere prodotta
una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei
materiali che ne attesti l'equivalenza con le predette disposizioni.
19. Per tutte le categorie di
edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed
E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e
di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova
costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui
all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo
limitatamente alle ristrutturazioni totali, del decreto legislativo, è resa
obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. Qualora se ne dimostri
la non convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere
omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o
uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica
di cui al comma 25.
20. Nel caso di ristrutturazione di
edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2),
del decreto legislativo, per tutte le categorie di edifici, così come
classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categoria E.6 ed
E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la
climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti,
valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi filtranti o schermanti
delle superfici vetrate, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento
solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all'utilizzo
dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al
comma 25. La predetta valutazione può essere omessa in presenza di superfici
vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5.
21. Per tutti gli edifici e gli
impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l'installazione di
dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli
locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni
uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti
solari e degli apporti gratuiti interni. L'installazione di detti dispositivi è
aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'articolo
7, commi 2, 4, 5 e 6, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale
sistema di contabilizzazione.
22.
(comma
abrogato dall'articolo 11, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 2011)
23.
(comma
abrogato dall'articolo 11, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 2011)
24. Per tutte le categorie di
edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo
3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova costruzione di
edifici pubblici e privati e di ristrutturazione degli stessi conformemente
all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è obbligatoria la
predisposizione delle opere, riguardanti l'involucro dell'edificio e gli
impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel
caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000
ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti
pianificatori.
25. Il progettista dovrà inserire i
calcoli e le verifiche previste dal presente articolo nella relazione attestante
la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia
degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'articolo
28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni
competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla
denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26
della stessa legge. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle
relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E al decreto legislativo. Ai
fini della più estesa applicazione dell'articolo
26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti
all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, tale relazione
progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di
verifica sulla applicazione della norma predetta a tale fine redatta dal
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.
26. I calcoli e le verifiche
necessari al rispetto del presente decreto sono eseguiti utilizzando metodi che
garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano
rispondenti a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi
deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o
altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico.
27. L'utilizzo di altri metodi,
procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi istituzionali nazionali,
quali l'ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile, motivandone
l'uso nella relazione tecnica di progetto di cui al comma 25, purché i risultati
conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con
i metodi di calcolo precedentemente detti. Nel calcolo rigoroso della
prestazione energetica dell'edificio occorre prendere in considerazione i
seguenti elementi:
a) lo scambio termico per
trasmissione tra l'ambiente climatizzato e l'ambiente esterno;
b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
c) lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a
temperatura diversa;
d) gli apporti termici interni;
e) gli apporti termici solari;
f) l'accumulo del calore nella massa dell'edificio;
g) l'eventuale controllo dell'umidità negli ambienti climatizzati;
h) le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
i) le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
l) le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
m) le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di
energia;
n) l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia;
o) per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria
maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l'uso
di opportuni modelli di simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa
rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico.
Art. 5. Criteri generali e
requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici
per la climatizzazione invernale
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera a), del decreto legislativo, sono confermati i criteri generali ed i
requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici
per la climatizzazione invernale, fissati dagli
articoli 7 e
9 del
decreto legislativo, dal
d.P.R.
26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto legislativo e dalle
disposizioni dell'allegato L del decreto legislativo.
Art. 6. Funzioni delle regioni e
delle province autonome
1. Ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni
del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non
abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della
direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti
provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma
1, del decreto legislativo, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, per
promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione
omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare
la materia le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva
2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
a) definire metodologie di
calcolo della prestazione energetica degli edifici, diverse da quelle di cui
al comma 1 dell'articolo 3 ma che trovino in queste stesse metodologie
indirizzo e riferimento;
b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi attraverso
la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a
quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto delle valutazioni
tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione
dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei
cittadini con le misure adottate, con particolare attenzione alle
ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale.
3. Ai fini del comma 2, le regioni
e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto
abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure
atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti, anche
nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai
sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le
province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro
provvedimenti con i contenuti del presente decreto.
Art. 7. Disposizioni finali
1. Gli strumenti di calcolo
applicativi delle metodologie di cui al comma 1 dell'articolo 3, software
commerciali, garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica,
calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o
meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con
l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è
fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico
italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
2. In relazione alle norme tecniche
di cui al comma 1 dell'articolo 3, il CTI predispone lo strumento nazionale di
riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al comma 1.
3. Nelle more del rilascio della
dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del
produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della
richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno
degli organismi citati al comma 1.
Art. 8. Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente
decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
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